Art. 204

Art. 204

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Se, in applicazione degli articoli da 193 a 197 e degli , il debitore dell'imposta è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta.. Inoltre, se l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE (10) e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 (11), gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito. Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non stabilito nella Comunità quale definito all', punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica. 2.   L'opzione prevista al paragrafo 1, primo comma, è soggetta alle condizioni e modalità stabilite da ogni Stato membro.
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