Art. 20

Art. 20

In vigore dal 28 nov 2006
Si considera «acquisto intracomunitario di beni» l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene. Qualora dei beni acquistati da un ente non soggetto passivo siano spediti o trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo e importati da tale ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione. Questo Stato membro concede all'importatore, designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell', il rimborso dell'IVA assolta a titolo d'importazione nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-20