Art. 199

Art. 199

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell', paragrafo 3; b) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera a); c) cessioni di beni immobili, di cui all’, paragrafo 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ai sensi dell'; d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI; e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia; f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto; g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario. 2.   Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi. 3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare le seguenti misure: a) esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell', sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo effettuate nei suoi confronti; b) esigere che un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g) effettuate nei suoi confronti. 4.   Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell', paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
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