Art. 197
In vigore dal 28 nov 2006
1. L'IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all';
b)
il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro dove è effettuata la cessione;
c)
la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente agli articoli da 220 a 236.
2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in applicazione dell', gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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