Art. 191

Art. 191

In vigore dal 28 nov 2006
Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione degli siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'IVA nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo tale Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, rinunciare all'applicazione di questi articoli purché non ne risultino distorsioni della concorrenza.
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