Art. 171

Art. 171

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d'applicazione previste dalla direttiva 79/1072/CEE. I soggetti passivi di cui all' della direttiva 79/1072/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell'imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell', sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro. 2.   Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunità, è effettuato secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE. I soggetti passivi di cui all' della direttiva 86/560/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell'imposta a norma degli articoli da194 a 197 e dell', sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti nella Comunità. 3.   Le direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE non si applicano alle cessioni di beni esentate, o che possono essere esentate, a norma dell' quando i beni oggetto della cessione sono spediti o trasportati dall'acquirente o per suo conto.
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