Art. 17
In vigore dal 28 nov 2006
1. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.
Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.
2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:
a)
la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni stabilite all';
b)
la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all';
c)
la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri, alle condizioni previste all';
d)
la cessione di gas mediante il sistema di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, alle condizioni previste agli ;
e)
la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli ;
f)
la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo ed avente per oggetto lavori riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, una volta terminati i lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;
g)
la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;
h)
la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione.
3. Qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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