Art. 168

Art. 168

In vigore dal 28 nov 2006
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo; b) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all', lettera a), e all'; c) l'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all', paragrafo 1, lettera b), punto i); d) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli ; e) l'IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-168