Art. 161

Art. 161

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono esentare le seguenti cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi ad esse inerenti: a) le cessioni di beni di cui all', primo comma, con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno; b) le cessioni di beni di cui all', secondo comma, con mantenimento del regime di transito comunitario interno di cui all'.
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