Art. 160

Art. 160

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all', paragrafo 1, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui allo stesso paragrafo; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 di detti articoli. 2.   Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, lettera a), per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere regimi di deposito diversi da quello doganale che consentano l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), alle stesse operazioni relative a beni di cui all'allegato V e effettuate nei depositi diversi da quelli doganali.
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