Art. 157
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
a)
le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale;
b)
le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio, ad un regime di deposito diverso da quello doganale.
2. Gli Stati membri non possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale per i beni non soggetti ad accisa, quando detti beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.
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