Art. 153

Art. 153

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 o in operazioni effettuate fuori della Comunità. L'esenzione di cui al primo comma non si applica alle agenzie di viaggio quando queste forniscono, in nome e per conto del viaggiatore, prestazioni effettuate in altri Stati membri.
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