Art. 151
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
b)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate agli organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
c)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
d)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
e)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alle forze armate del Regno Unito, stanziate sull'isola di Cipro, in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.
Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.
2. Nei casi in cui i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi, come per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'IVA.
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