Art. 150
In vigore dal 28 nov 2006
1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all' e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.
2. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare la portata delle esenzioni previste all', lettere a) e b).
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