Art. 147
In vigore dal 28 nov 2006
1. Qualora la cessione di cui all', paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l'esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
il viaggiatore non è stabilito nella Comunità;
b)
i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;
c)
il valore complessivo della cessione, compresa l'IVA, supera la somma di 175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale, fissato una volta all'anno applicando il tasso di conversione del primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore all'importo previsto al primo comma, lettera c).
2. Ai fini del paragrafo 1, per «viaggiatore non stabilito nella Comunità» si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per «domicilio o residenza abituale» si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.
La prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al secondo comma. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.
Storico versioni
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