Art. 146
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a)
le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;
b)
le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
c)
le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità;
d)
le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunità e spediti o trasportati fuori della Comunità dal prestatore di servizi, dal destinatario non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per loro conto;
e)
le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all' e all', paragrafo 1, lettera a).
2. Il beneficio dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera c), può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'IVA.
Storico versioni
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