Art. 137
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle operazioni seguenti:
a)
le operazioni finanziarie di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a g);
b)
le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diverse da quelle di cui all', paragrafo 1, lettera a);
c)
le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all', paragrafo 1, lettera b);
d)
l'affitto e la locazione di beni immobili.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono restringere la portata di tale diritto.
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