Art. 135
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a)
le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
b)
la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
c)
la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;
d)
le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
e)
le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;
f)
le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all', paragrafo 2;
g)
la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;
h)
le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura nel loro rispettivo territorio, di bolli fiscali e di altri simili valori;
i)
le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;
j)
le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, lettera a);
k)
le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all', paragrafo 1, lettera b);
l)
l'affitto e la locazione di beni immobili.
2. Sono escluse dall'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti:
a)
le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;
b)
le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;
c)
le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;
d)
le locazioni di casseforti.
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni dall'ambito di applicazione dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera l).
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