Art. 130

Art. 130

In vigore dal 28 nov 2006
La Slovacchia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 %, alle operazioni seguenti: a) la fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2007; b) la fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori non soggetti IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento, fino al 31 dicembre 2008.
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