Art. 128

Art. 128

In vigore dal 28 nov 2006
1.   La Polonia può applicare un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di taluni libri e periodici specializzati, fino al 31 dicembre 2007. 2.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla prestazione di servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all', ove quest'ultima data sia precedente. 3.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 3 % alle cessioni di prodotti alimentari di cui al punto 1) dell'allegato III, fino al 30 aprile 2008. 4.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 3 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici, di cui al punto 11) dell'allegato III, fino al 30 aprile 2008. 5.   La Polonia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 7 % alla fornitura di servizi di costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, e sulla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all', paragrafo 1, lettera a) fino al 31 dicembre 2007.
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