Art. 125

Art. 125

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Cipro può continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2007 un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alla fornitura di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana, fatta eccezione per gelati, ghiaccioli, yogurt gelato, sorbetti e prodotti simili e salatini (patatine/patatine a fiammifero, snack soffiati e prodotti simili confezionati destinati all'alimentazione umana senza ulteriore preparazione). 2.   Cipro può continuare ad applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 5 %, sulla prestazione di servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all', ove quest'ultima data sia precedente.
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