Art. 123

Art. 123

In vigore dal 28 nov 2006
La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2007, un'aliquota ridotta non inferiore al 5 % alle operazioni seguenti: a) la fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori non soggetti IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento; b) la fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.
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