Art. 12

Art. 12

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti: a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente; b) la cessione di un terreno edificabile. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera «fabbricato» qualsiasi costruzione incorporata al suolo. Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente. Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano «terreni edificabili» i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.
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