Art. 117

Art. 117

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Ai fini dell'applicazione dell', l'Austria può continuare ad applicare un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione. 2.   L'Austria può applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all', a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10 %.
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