Art. 114
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993 sono stati obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1o gennaio 1991 possono applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto all' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato III.
Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini e all'edilizia abitativa.
2. Gli Stati membri non possono introdurre, in virtù del paragrafo 1, esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.
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