Art. 112

Art. 112

In vigore dal 28 nov 2006
Qualora le disposizioni dell' creino distorsioni della concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta a dette forniture, in conformità degli . Nel caso di cui al primo comma l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.
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