Art. 111
In vigore dal 28 nov 2006
Alle condizioni di cui all', secondo comma, delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono continuare ad essere applicate nei casi seguenti:
a)
dalla Finlandia, per quanto riguarda le cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di associazioni di interesse pubblico;
b)
dalla Svezia, per quanto riguarda le cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, le cessioni di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione, e servizi connessi, di periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro.
Storico versioni
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