Art. 111

Art. 111

In vigore dal 28 nov 2006
Alle condizioni di cui all', secondo comma, delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono continuare ad essere applicate nei casi seguenti: a) dalla Finlandia, per quanto riguarda le cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di associazioni di interesse pubblico; b) dalla Svezia, per quanto riguarda le cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, le cessioni di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione, e servizi connessi, di periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-111