Art. 102

Art. 102

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare un'aliquota ridotta in virtù del primo comma ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.
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