Art. 100

Art. 100

In vigore dal 28 nov 2006
Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, l'ambito d'applicazione delle aliquote ridotte. Il Consiglio può, conformemente all' del trattato, decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato III.
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