Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 nov 2006
Disposizioni transitorie 1.   A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri, per motivi attinenti i sistemi di riscaldamento, non possono prendere, nei confronti di un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfi i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; b) vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo. 2.   A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri non possono prendere nei confronti di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in quanto componente, che soddisfa i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; b) vietare la vendita o la messa in circolazione di una componente di tale tipo. 3.   A partire dal 1o aprile 2008, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio di un’omologazione CE, e possono rifiutare il rilascio di quella nazionale, ad un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL o di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, quale sua componente, che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/56/CE, modificata dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:119:oj#art-2