Art. 9 · Consenso e rifiuto del consenso

Art. 9

Consenso e rifiuto del consenso

In vigore dal 20 nov 2006
Consenso e rifiuto del consenso 1.   Entro due mesi dalla data dell’avviso di ricevimento le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso. Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al primo comma. 2.   Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda. 3.   Il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso devono essere debitamente motivati dagli Stati membri, sulla base: a) per gli Stati membri di transito, della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo; b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo. Le eventuali condizioni imposte dalle autorità competenti degli Stati membri, siano essi paesi di transito o di destinazione, non possono essere più restrittive di quelle previste per analoghe spedizioni all’interno di tali Stati membri. 4.   Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno dato il loro consenso al transito di una determinata spedizione non possono negare il consenso alla rispedizione nei seguenti casi: a) se il consenso iniziale concerneva la spedizione di materiale destinato al trattamento o al ritrattamento, purché la rispedizione riguardi rifiuti radioattivi o altri prodotti equivalenti al materiale originale dopo il trattamento o il ritrattamento, e a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia; b) nei casi descritti all’, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e secondo le stesse specifiche. 5.   Ogni ritardo ingiustificato e/o mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro è segnalato alla Commissione.
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