Art. 4 · Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati

Art. 4

Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati

In vigore dal 20 nov 2006
Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di rispedire in condizioni di sicurezza nel paese d’origine: a) spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono stati debitamente autorizzati ai sensi della stessa; e b) rifiuti contaminati radioattivamente o materiali contenenti una sorgente radioattiva, laddove tali materiali non sono stati dichiarati come rifiuti radioattivi nel paese d’origine.
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