Art. 17 · Utilizzo di un documento uniforme

Art. 17

Utilizzo di un documento uniforme

In vigore dal 20 nov 2006
Utilizzo di un documento uniforme 1.   Per tutte le spedizioni soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme. 2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’, stabilisce il documento uniforme, che include in allegato un elenco dei requisiti minimi di una domanda debitamente compilata. Il documento uniforme e i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e messi a disposizione in forma elettronica entro il 25 dicembre 2008. Se necessario, il documento è aggiornato secondo la stessa procedura. 3.   La domanda di autorizzazione è compilata e la documentazione e le informazioni complementari di cui agli sono trasmesse in una lingua accettabile per le autorità competenti dello Stato membro al quale è presentata la domanda di autorizzazione a norma della presente direttiva. Su richiesta delle autorità competenti del paese di destinazione o di transito, il detentore fornisce una traduzione autenticata in una lingua accettabile per tali autorità. 4.   Le eventuali ulteriori condizioni previste per l’autorizzazione della spedizione sono allegate al documento uniforme. 5.   Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione accompagna ciascuna spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nei casi in cui l’autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento. 6.   Questi documenti sono a disposizione delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione così come di qualsiasi eventuale paese di transito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:117:oj#art-17