Art. 1 · Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

Oggetto e campo d’applicazione

In vigore dal 20 nov 2006
Oggetto e campo d’applicazione 1.   La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un’adeguata protezione della popolazione. 2.   La presente direttiva si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito quando: a) il paese di origine o il paese di destinazione o un paese di transito è uno Stato membro della Comunità; e b) le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all’, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom. 3.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto. 4.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi. 5.   La presente direttiva non si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche. 6.   La presente direttiva non pregiudica diritti e obblighi che derivano dal diritto internazionale.
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