Art. 6

Art. 6

In vigore dal 16 nov 2006
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all', paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui all', paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono. 3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti.
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