Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 nov 2006
1.   Per garantire la trasparenza di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata: a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati; b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti. 2.   Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del trattato o di tali norme.
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