Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 nov 2006
Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) «poteri pubblici», tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali; b) «impresa pubblica», ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta, qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell’impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni: i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; o ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; o iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; c) «imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero», tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D — Attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev.1) (5); d) «impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata», ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività; e) «attività distinte», da un lato, tutti i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero tutti i servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio distinto realizzato dall'impresa medesima; f) «diritti esclusivi», i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività; g) «diritti speciali», i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica: i) limiti a due o più, senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività; o ii) designi, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività; o iii) conferisca ad una o più imprese, senza osservare detti criteri, determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:111:oj#art-2