Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 nov 2006
Gli Stati membri dispongono che nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza si effettui un adeguato trattamento delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:91:oj#art-4