Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 nov 2006
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «vegetali», sono le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti e dei semi; b) «vegetali o frutti contaminati», sono i vegetali o frutti sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José, di cui non sia data la prova che sono morte; c) «piante ospiti della cocciniglia di San José», sono i vegetali dei generi Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.; d) «vivai», sono le colture in cui sono allevati vegetali destinati al trapianto, alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali con radici.
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