Art. 10
In vigore dal 7 nov 2006
1. Gli Stati membri possono autorizzare:
a)
deroghe alle misure di cui agli , all', paragrafo 1, e all' a fini scientifici e di lotta fitosanitaria, per esperimenti e per lavori di selezione;
b)
in deroga all', lettera b), e all', paragrafo 1, la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati;
c)
in deroga all', lettera b), e all', paragrafo 1, la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli adeguati garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo.
Storico versioni
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