Art. 10

Art. 10

In vigore dal 7 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono autorizzare: a) deroghe alle misure di cui agli , all', paragrafo 1, e all' a fini scientifici e di lotta fitosanitaria, per esperimenti e per lavori di selezione; b) in deroga all', lettera b), e all', paragrafo 1, la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati; c) in deroga all', lettera b), e all', paragrafo 1, la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli adeguati garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo.
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