Art. 8 · Obblighi di registrazione — Tracciabilità

Art. 8

Obblighi di registrazione — Tracciabilità

In vigore dal 24 ott 2006
Obblighi di registrazione — Tracciabilità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di acquacoltura annotino in un registro: a) tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura; b) i casi di mortalità rilevati in ciascuna unità epidemiologica in relazione al tipo di produzione; e c) i risultati del programma di sorveglianza sanitaria di cui all' in base alla valutazione del rischio. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti annotino in un apposito registro tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita da tali stabilimenti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori di animali d'acquacoltura, durante le fasi di trasporto, annotino in un registro: a) i decessi intervenuti durante il trasporto, in funzione del tipo di trasporto e delle specie trasportate; b) le aziende, le zone destinate a molluschicoltura e gli stabilimenti di trasformazione visitati dal mezzo di trasporto; e c) ogni eventuale ricambio d'acqua durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue. 4.   Fatte salve le disposizioni specifiche sulla tracciabilità, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli spostamenti di animali annotati in un registro dai responsabili delle imprese di acquacoltura secondo quanto previsto al paragrafo 1, lettera a) siano registrati in modo tale da garantire il rintracciamento del luogo di origine e di destinazione. Gli Stati membri possono chiedere che siffatti spostamenti siano registrati in un registro nazionale e conservati in forma elettronica.
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