Art. 7 · Controlli ufficiali

Art. 7

Controlli ufficiali

In vigore dal 24 ott 2006
Controlli ufficiali 1.   In conformità dell' del regolamento (CE) n. 882/2004, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti sono eseguiti dall'autorità competente. 2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici nonché, se del caso, di campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura, tenendo conto del rischio di contrarre e di diffondere le malattie che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti comportano. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B. 3.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2.
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