Art. 65
Attuazione
In vigore dal 24 ott 2006
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano dette disposizioni dal 1o agosto 2008.
Tali disposizioni, quando sono adottata dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:88:oj#art-65