Art. 6
Registro
In vigore dal 24 ott 2006
Registro
Gli Stati membri tengono un registro aggiornato e disponibile al pubblico delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti in cui essi annotano almeno le informazioni indicate nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:88:oj#art-6