Art. 58
Ispezioni e audit comunitari
In vigore dal 24 ott 2006
Ispezioni e audit comunitari
1. Ove richiesto ai fini dell'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto, compresi audit, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.
Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuati tali ispezioni e audit forniscono agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni.
La Commissione informa l'autorità competente dei risultati delle ispezioni e audit effettuati.
2. Gli esperti della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto, compresi audit, anche in paesi terzi, in collaborazione con le autorità competenti del paese terzo interessato, onde verificare la conformità o l'equivalenza con le norme comunitarie di polizia sanitaria relative agli animali acquatici.
3. Qualora nel corso di un'ispezione della Commissione sia constatato un grave rischio per la salute degli animali, lo Stato membro interessato adotta immediatamente tutte le misure di salvaguardia necessarie.
In caso di mancata adozione di dette misure o laddove queste siano considerate insufficienti, le misure necessarie a salvaguardare la salute degli animali sono adottate secondo la procedura prevista all', paragrafo 3 e sono comunicate allo Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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