Art. 55
Laboratori comunitari di riferimento
In vigore dal 24 ott 2006
Laboratori comunitari di riferimento
1. I laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici oggetto della presente direttiva sono designati secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, per un periodo da definirsi secondo la medesima procedura.
2. I laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti all'allegato VI, parte I.
3. La Commissione riesamina la designazione dei laboratori comunitari di riferimento entro e non oltre il periodo di cui al paragrafo 1, verificando se essi esercitano le competenze ed espletato i compiti di cui al paragrafo 2.
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