Art. 53 · Sospensione e ripristino dello status di indenne da malattia

Art. 53

Sospensione e ripristino dello status di indenne da malattia

In vigore dal 24 ott 2006
Sospensione e ripristino dello status di indenne da malattia 1.   Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che sia stata violata una delle condizioni per il mantenimento dello status di Stato membro, zona o compartimento indenne da malattia, lo stesso Stato membro sospende con effetto immediato ogni scambio commerciale delle specie sensibili o delle specie portatrici con altri Stati membri, zone o compartimenti che abbiano uno stato sanitario migliore per la malattia in questione, come previsto nell'allegato III, parte A, ed applica le disposizioni di cui al capo V, sezioni 2 e 4. 2.   Qualora dall'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1, risulti che non ha avuto luogo la sospetta violazione, lo status di indenne da malattia è ripristinato allo Stato membro, zona o compartimento interessato. 3.   Laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito. Il ripristino dello status di indenne da malattia è subordinato al rispetto dei requisiti di cui all'allegato V.
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