Art. 50 · Zona o compartimento indenne da malattia

Art. 50

Zona o compartimento indenne da malattia

In vigore dal 24 ott 2006
Zona o compartimento indenne da malattia 1.   Lo Stato membro può dichiarare una zona o un compartimento nell'ambito del suo territorio indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II se: a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie è presente nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue acque; o b) è noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue acque; o c) la zona o il compartimento rispettano le condizioni enunciate nell'allegato V, parte II. 2.   Lo Stato membro presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 1 al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali secondo la seguente procedura: a) la dichiarazione è sostenuta da elementi di prova in una forma determinata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e resa accessibile per via elettronica alla Commissione e agli Stati membri conformemente alle prescrizioni dell'; b) la Commissione aggiunge la notifica della dichiarazione all'ordine del giorno della riunione successiva del Comitato di cui all', paragrafo 1 come punto di informazione. La dichiarazione prende effetto 60 giorni dopo la data della riunione; c) entro detto periodo la Commissione o gli Stati membri possono chiedere allo Stato membro che ha presentato la dichiarazione chiarimenti o informazioni supplementari in merito agli elementi di prova; d) qualora almeno uno Stato membro o la Commissione presentino entro il periodo di cui alla lettera b) osservazioni scritte da cui risultino serie preoccupazioni oggettive circa gli elementi di prova, la Commissione e gli Stati membri interessati esaminano insieme gli elementi di prova addotti per risolvere la questione. In questo caso il periodo di cui alla lettera b) può essere prorogato di 30 giorni. Tali osservazioni sono trasmesse allo Stato membro che ha presentato la dichiarazione e alla Commissione; e) qualora l'arbitrato di cui alla lettera d) fallisca, la Commissione può decidere di procedere a un'ispezione sul posto conformemente all' per verificare l'ottemperanza della dichiarazione presentata ai criteri fissati al paragrafo 1, a meno che lo Stato membro che l'ha presentata non ritiri la dichiarazione; f) qualora sia necessario alla luce dei risultati conseguiti, è adottata una decisione secondo la procedura prevista all', paragrafo 2 per sospendere l'autodichiarazione che attribuisce lo status di indenne da malattia alla zona o compartimento in questione. 3.   Se le zone o i compartimenti di cui al paragrafo 1 occupano più del 75 % del territorio dello Stato membro o se la zona o il compartimento consistono in un bacino imbrifero condiviso con un altro Stato membro o un paese terzo, la procedura di cui al paragrafo 2 è sostituita dalla procedura prevista all', paragrafo 2. 4.   Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e metodi diagnostici applicati dagli Stati membri per ottenere lo status di indenne da malattia in conformità del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all', paragrafo 2.
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