Art. 47 · Programma d'intervento per malattie emergenti ed esotiche

Art. 47

Programma d'intervento per malattie emergenti ed esotiche

In vigore dal 24 ott 2006
Programma d'intervento per malattie emergenti ed esotiche 1.   Ogni Stato membro elabora un programma d'intervento specificando le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia, nonché di tutela dell'ambiente. 2.   Il programma d'intervento: a) conferisce all'autorità competente poteri e mezzi per accedere agli impianti ed alle attrezzature, nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi appropriati per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio; b) assicura il coordinamento e la sinergia con gli Stati membri limitrofi ed incoraggia la cooperazione con i paesi terzi vicini; e c) se del caso, fornisce precise indicazioni sui vaccini obbligatori e sulle condizioni di vaccinazione ritenuti necessari in caso di vaccinazione di emergenza. 3.   Nell'elaborare i programmi d'intervento gli Stati membri rispettano i criteri e i requisiti enunciati nell'allegato VII. 4.   Gli Stati membri sottopongono ad approvazione i programmi d'intervento, secondo la procedura prevista all', paragrafo 2. Ogni cinque anni, ciascuno Stato membro aggiorna il suo programma d'intervento e sottopone ad approvazione il programma aggiornato secondo la medesima procedura. 5.   Il programma d'intervento è applicato in caso d'insorgenza di una delle malattie emergenti o delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
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