Art. 46 · Periodo di applicazione dei programmi

Art. 46

Periodo di applicazione dei programmi

In vigore dal 24 ott 2006
Periodo di applicazione dei programmi 1.   I programmi restano d'applicazione fino a quando: a) non siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato V e lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato non siano dichiarati indenni dalla malattia; o b) l'autorità competente dello Stato membro interessato o la Commissione non revochino il programma, ad esempio se esso non corrisponde più ai suoi obiettivi. 2.   In caso di revoca del programma come previsto al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato applica le misure di contenimento di cui all' a partire dalla data di revoca del programma.
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